Art. 3
In vigore dal 2 ott 1957
Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso, con l'obbligo, per l'Ente finanziatore, di provvedere allo eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 luglio 1957
GRONCHI
MEDICI - MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 126. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;819#art-3