Art. 1
In vigore dal 2 ott 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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Sono approvati e resi esecutivi la annessa convenzione e l'atto aggiuntivo alla medesima stipulati in Napoli in data 10 marzo 1955 e 28 maggio 1957 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di medicina del lavoro della Università di Napoli.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;819#art-1