Art. 3
In vigore dal 26 feb 1958
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi, con l'obbligo, per l'ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei posti stessi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 luglio 1957
GRONCHI
MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 18. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;1368#art-3