Art. 2

In vigore dal 26 feb 1958
Sono istituiti, ai sensi dell' (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, tre posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Università di Firenze in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
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Art. 2 Approvazione della convenzione stipulata in Firenze per il finanziamento di tre posti di assistente ordinario presso la Facolta' di agraria dell'Universita' di Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo