Art. 2

In vigore dal 20 ago 1957
Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Giaveno ed il ricostituito comune di Valgioie, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Giaveno. È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di Giaveno, che sarà inquadrato negli organici del comune di Valgioie, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 giugno 1957 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1957 Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 254. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-06-14;647#art-2

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Art. 2 Ricostituzione del comune di Valgioie, in provincia di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo