Art. 1

In vigore dal 20 ago 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 24 novembre 1927, n. 2278, con il quale il comune di Valgioie fu aggregato al comune di Giaveno (Torino); Vista la istanza in data 18 agosto 1946, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti del cessato comune di Valgioie ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Giaveno in data 17 ottobre 1953, n. 78, e della Deputazione provinciale di Torino in data 10 aprile 1947, n. 8, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione in parola; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 aprile 1957, n. 641; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . È ricostituito il comune di Valgioie, in provincia di Torino, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
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