Art. 2
In vigore dal 26 lug 1957
Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Gassino Torinese e di Settimo Torinese.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 maggio 1957
GRONCHI
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 161. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-30;514#art-2