Art. 1

In vigore dal 26 lug 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Gassino Torinese in data 7 ottobre 1956, n. 51, e del Consiglio comunale di Settimo Torinese in data 27 settembre 1956, n. 14, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni; Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate; Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Torino in data 20 dicembre 1956, n. 5/9562, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica in parola; Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 20 marzo 1957, n. 406; Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . Il confine fra i comuni di Gassino Torinese e di Settimo Torinese, in provincia di Torino, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descritta annesse al presente decreto.
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