Art. 2
In vigore dal 12 set 1957
Per le operazioni di entrata e di uscita delle merci dai locali predetti la Società magazzini generali, silos e frigoriferi è tenuta ad osservare, limitatamente a quella parte di operazioni che si effettua nella zona esterna, ai confini del deposito franco, le disposizioni vigenti, riguardanti l'impiego delle maestranze portuali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 maggio 1957
GRONCHI
SEGNI - CORTESE -
ANDREOTTI - CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 59. - RELLEVA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-13;734#art-2