Art. 1

In vigore dal 12 set 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sui depositi franchi, approvato con regio decreto 17 marzo 1938, n. 726 ed il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 17 giugno 1938, n. 856; Vista la determinazione n. 29166, rep. 2° in data 20 settembre 1949, della Direzione superiore doganale di Napoli, che autorizza la Società magazzini generali, silos e frigoriferi di Napoli a gestire provvisoriamente un deposito franco nel porto di Napoli; Ritenuta l'opportunità di trasformare in definitiva l'autorizzazione provvisoria su citata; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per la marina mercantile; Decreta: . È trasformata in definitiva l'autorizzazione provvisoria concessa alla S. p. A. Magazzini generali, silos e frigoriferi per la gestione di un deposito franco, nei locali ricostruiti dalla Società anzidetta sulla banchina di ponente del pontile Vittorio Emanuele, nel porto di Napoli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-13;734#art-1

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