Art. 3

In vigore dal 25 apr 1957
Le denominazioni dei macchinari ed attrezzature, previste all' del decreto Presidenziale 8 agosto 1955, n. 695, in corrispondenza delle voci ex 1142, ex 1147-d, ex 1218-a-2, sono sostituite dalle seguenti: ex 1142 trasportatori meccanici a nastro, scomponibili; ex 1147-d macchine per l'estrazione dei minerali, per l'escavazione e la preparazione del terreno (escavatori meccanici semoventi e girevoli, azionati da motori elettrici della potenza complessiva non inferiore a 900 Kw. per quelli destinati alla escavazione della terra, e non inferiore a 150 Kw. per quelli destinati alla escavazione della lignite, anche muniti di spanditori per terra, meccanici semoventi e girevoli, azionati da motori elettrici della potenza complessiva di non meno di 300 Kw., di tramoggie semoventi su binario, di trasportatori meccanici a nastro su carri semoventi, girevoli, azionati da motori elettrici della potenza non inferiore a 50 Kw.); ex 1218-a-2 - ex 1170 trattori a cingoli, azionati da motore a combustione interna con cilindrata superiore ai 12.000 cmc., e trattori a ruote, azionati da motore a combustione interna con cilindrata superiore ai 7000 cmc., anche muniti di pala caricatrice e di lama livellatrice.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-18;218#art-3

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