Art. 2

In vigore dal 25 apr 1957
La disposizione dell' del decreto Presidenziale 8 agosto 1955, n. 695, modificata come al precedente , è estesa ai sotto indicati macchinari ed attrezzature, anche se incompleti, che differiscono da quelli previsti dal su citato decreto esclusivamente per le seguenti caratteristiche: ex 898 - ex 901 tubi e relativi raccordi, gomiti, giunti, manicotti, frange, ecc. per pressione non inferiore ai due terzi di quella indicata in detto decreto; ex 1042 - ex 1043 caldaie a vapore, capaci di produrre un quantitativo di vapore non inferiore alla metà di quello indicato in detto decreto, con pressione non inferiore a una volta e mezzo quella ivi indicata; loro parti, e relativi apparecchi ausiliari ed accessori; ex 1046 - ex 1062 turbine a vapore, di potenza di targa non inferiore alla metà di quella indicata in detto decreto, per vapore a pressione non inferiore a una volta e mezzo quella ivi indicata, e loro parti; ex 1059 - ex 1062 motopompe e loro parti staccate, per alimentazione di caldaie con un quantitativo di acqua all'ora non inferiore alla metà di quello indicato in detto decreto, a temperatura non inferiore a nove decimi e pressione almeno doppia di quelle ivi indicate; ex 1063 - ex 1068 ventilatori e bruciatori misti per le caldaie sopra descritte; ex 1171 - ex 1178 alternatori elettrici e relativi apparecchi automatici di regolazione, di potenza di targa non inferiore alla metà di quella indicata in detto decreto; ex 1197 - ex 1283 precipitatori elettrostatici per la depurazione dei fumi, e apparecchiature e complessi per la regolazione ecc., per le caldaie e i turboalternatori sopra indicati; ex 1284 apparecchi elettrici di misura e di registrazione, e loro parti, da montare sulle apparecchiature e sui complessi per la regolazione ecc. sopra indicati; La stessa disposizione è estesa ai sotto indicati macchinari ed attrezzature, anche se incompleti: ex 1046 turbine a vapore o a gas, di potenza non inferiore a 27.000 HP, per gruppi generatori di energia elettrica per l'alimentazione autonoma dei servizi ausiliari di centrale e di miniera; ex 1059-a elettropompe sommerse da miniera, per acqua e fango, di potenza non inferiore a 30 Kw.; ex 1072 impianti per la condensazione del vapore a mezzo dell'aria, costituiti da elettroventilatori, radiatori, motoriduttori e accessori; essiccatoi speciali per lignite, e loro parti; ex 1130 bilance a nastro per pesatura continua, della portata di 200 tonnellate-ora; ex 1147-d motograders e motorscrapers; ex 1149 apparecchi per il vaglio, la cernita e il lavaggio della lignite, e loro parti; ex 1165 trasportatori pneumatici, per scorie e ceneri; ex 1197-c, e separatori elettromagnetici, e loro parti; ex 1202-d - ex 1203-c rivelatori di corpi estranei alla lignite, e loro parti; ex 1219-a-3 autoveicoli speciali, azionati da due motori Diesel con cilindrata complessiva superiore a 10.000 cmc., muniti di congegni per il sollevamento del cassone, non ammessi a circolare su strada e destinati esclusivamente ai trasporti nell'ambito delle miniere di lignite.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-18;218#art-2

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