Art. 2
In vigore dal 28 giu 1957
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° giugno 1956.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 aprile 1957
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - BRASCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 85. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-17;446#art-2