Art. 1
In vigore dal 28 giu 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo italo-svizzero per l'istradamento del traffico telefonico internazionale, l'attivazione di collegamenti internazionali semi automatici e la regolazione di altri rapporti in materia di telecomunicazioni, firmato in Roma il 1° giugno 1956, a decorrere dalla sua entrata in vigore.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-17;446#art-1