Art. 2

In vigore dal 13 giu 1957
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto con la decorrenza stabilita nello scambio di Note indicato nell'articolo precedente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 aprile 1957 GRONCHI SEGNI - MARTINO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1957 Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 23. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-17;388#art-2

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Art. 2 Esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e lo Stato della Citta' del Vaticano in materia monetaria, concluso mediante scambio di Note effettuato nella Citta' del Vaticano e in Roma il 5 gennaio 1957. — Testo vigente | Portale Normativo