Art. 1
In vigore dal 13 giu 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano in materia monetaria, concluso mediante scambio di Note effettuato nella Città del Vaticano e in Roma il 5 gennaio 1957.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-17;388#art-1