Art. 3
In vigore dal 19 lug 1957
Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso, con l'obbligo per l'Ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 aprile 1957
GRONCHI
ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 112. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-15;476#art-3