Art. 3

In vigore dal 19 lug 1957
Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso, con l'obbligo per l'Ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 aprile 1957 GRONCHI ROSSI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1957 Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 112. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-15;476#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo