Art. 1

In vigore dal 19 lug 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni con legge 24 giugno 1950, n. 465; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione ed atto aggiuntivo alla medesima stipulati in Roma in data 31 gennaio 1956 e 11 gennaio 1957 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università di Roma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-15;476#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo