Art. 1
In vigore dal 19 lug 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione ed atto aggiuntivo alla medesima stipulati in Roma in data 31 gennaio 1956 e 11 gennaio 1957 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università di Roma.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-15;476#art-1