Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati›Titolo IV
Art. 59 bis
In vigore dal 12 nov 2017
1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165.
6. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all', secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.
Note all'articolo
- La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-59-bis