Art. 1
In vigore dal 18 giu 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge 16 maggio 1956, n. 493;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Decreta:
È approvato l'unito testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, composto di 121 articoli, visto dal Ministro Segretario di Stato per l'interno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 marzo 1957
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 159. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-rd-1