Art. 2
In vigore dal 11 giu 1957
Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 marzo 1957
GRONCHI
SEGNI - BRASCHI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 128. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-20;333#art-2