Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 11 giu 1957
Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 marzo 1957 GRONCHI SEGNI - BRASCHI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1957 Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 128. - CARLOMAGNO
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