Art. 3
In vigore dal 9 mar 1957
Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 febbraio 1957
GRONCHI
SEGNI - MEDICI - MORO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 106. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-02-23;38#art-3