Art. 3

In vigore dal 9 mar 1957
Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 febbraio 1957 GRONCHI SEGNI - MEDICI - MORO Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1957 Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 106. - CARLOMAGNO
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Art. 3 Modificazioni del ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e aumento delle piante organiche del personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie in alcuni uffici giudiziari, in attuazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1444. — Testo vigente | Portale Normativo