Art. 1

In vigore dal 9 mar 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 77, primo comma, e 87, quinto comma, della Costituzione; Visti gli , capoverso, e 7, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444, con i quali, in relazione all'aumento di 150 unità nel ruolo organico della magistratura e di 500 unità (di cui 100 nelle qualifiche superiori alla iniziale) nel ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, il Governo è stato delegato a ripartire fra le diverse qualifiche superiori alla iniziale i 100 posti aumentati nelle qualifiche stesse nel ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, e ad attribuire alle piante organiche degli uffici giudiziari tutti i posti aumentati nei due ruoli organici sopra indicati Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Guardasigilli di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: . Le tabelle E ed F, annesse alla legge 9 agosto 1956, n. 1086, sono sostituite dalle tabelle A e B annesse al presente decreto. Le tabelle C e D, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, già parzialmente modificate con le tabelle D ed E annesse alla legge 23 maggio 1956, n. 490, e con le tabelle G e H annesse alla legge 9 agosto 1956, n. 1086, sono ancora parzialmente modificate con le tabelle C e D annesse al presente decreto. La tabella riassuntiva di ripartizione del personale della magistratura, annessa, come tabella L, alla legge 9 agosto 1956, n. 1086, è sostituita dalla tabella E annessa al presente decreto.
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