Art. 2

In vigore dal 2 mag 1957
Il Prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Santa Maria Rezzonico ed il ricostituito comune di Sant'Abbondio, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Santa Maria Rezzonico. È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici, secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di Santa Maria Rezzonico, che sarà inquadrato negli organici del comune di Sant'Abbondio, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 gennaio 1957 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1957 Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 29. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-31;196#art-2

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Art. 2 Ricostituzione del comune di Sant'Abbondio, in provincia di Como. — Testo vigente | Portale Normativo