Art. 1

In vigore dal 2 mag 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 21 giugno 1928, n. 1690, con il quale i comuni di Rezzonico, di San Siro e di Sant'Abbondio furono riuniti in unico Comune denominato "Santa Maria Rezzonico"; Viste le istanze 8 gennaio, 22 e 24 aprile 1956, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori del cessato comune di Sant'Abbondio ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Santa Maria Rezzonico in data 30 novembre 1947, n. 25, e della Deputazione provinciale di Como in data 11 gennaio 1949, n. 141, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'11 dicembre 1956, n. 2083; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . È ricostituito il comune di Sant'Abbondio, in provincia di Como, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
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