Titolo V
Art. 64
Denuncia dei casi d'incompatibilità
In vigore dal 9 feb 1957
Il capo del servizio è tenuto a denunciare al ministro o all'impiegato da questi delegato i casi di incompatibilità dei quali sia venuto comunque a conoscenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-64