Titolo V
Art. 63
Provvedimenti per casi d'incompatibilità
In vigore dal 9 feb 1957
L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli viene diffidato dal ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilità.
La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, l'impiegato decade dallo impiego.
La decadenza è dichiarata con decreto del ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-63