Capo II

Art. 4

Esclusione dal concorso

In vigore dal 9 feb 1957
L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del ministro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-4

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