Capo III

Art. 39

Cumulo di congedo ordinario e congedo straordinario

In vigore dal 9 feb 1957
L'impiegato che ha usufruito del congedo straordinario previsto dagli articoli precedenti conserva il diritto al congedo ordinario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-39

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