Capo III
Art. 39
105 / 386Cumulo di congedo ordinario e congedo straordinario
In vigore dal 9 feb 1957
L'impiegato che ha usufruito del congedo straordinario previsto dagli articoli precedenti conserva il diritto al congedo ordinario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-39