Titolo II
Art. 376
Norme sullo svolgimento degli esami
In vigore dal 9 feb 1957
Le norme sullo svolgimento degli esami di ammissione alle carriere e sullo svolgimento dei concorsi ed esami di promozione sono stabilite, per quanto non previsto dal presente decreto, con il regolamento di esecuzione.
Fino a che tali norme non saranno emanate, ed in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto, si continuano ad applicare le disposizioni sullo svolgimento degli esami di ammissione e di promozione contenute nel capo sesto del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-376