Titolo II
Art. 375
Inquadramento nelle nuove qualifiche
In vigore dal 9 feb 1957
In tutti i casi nei quali si deve ancora provvedere all'equiparazione ed all'inquadramento di personale nelle nuove carriere e qualifiche si osservano i criteri di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 e n. 18.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-375