Capo VIII
Art. 317
Applicazione del personale dell'amministrazione dell'agricoltura e delle foreste presso le stazioni agrarie e talassografiche
In vigore dal 9 feb 1957
Presso gli istituti di sperimentazione agraria e talassografica può essere utilizzato personale dell'amministrazione dell'agricoltura e foreste appartenente alle seguenti categorie:
a) direttore di istituto di sperimentazione;
b) aiuto direttore e sperimentatore degli istituti di sperimentazione;
c) esperti e segretari contabili;
d) personale delle carriere esecutive dell'amministrazione centrale e periferica;
e) personale delle carriere ausiliarie dell'amministrazione centrale e periferica e degli istituti di sperimentazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-317