Art. 317 · Applicazione del personale dell'amministrazione dell'agricoltura e delle foreste presso le stazioni agrarie e talassografiche
Capo VIII

Art. 317

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Applicazione del personale dell'amministrazione dell'agricoltura e delle foreste presso le stazioni agrarie e talassografiche

In vigore dal 9 feb 1957
Presso gli istituti di sperimentazione agraria e talassografica può essere utilizzato personale dell'amministrazione dell'agricoltura e foreste appartenente alle seguenti categorie: a) direttore di istituto di sperimentazione; b) aiuto direttore e sperimentatore degli istituti di sperimentazione; c) esperti e segretari contabili; d) personale delle carriere esecutive dell'amministrazione centrale e periferica; e) personale delle carriere ausiliarie dell'amministrazione centrale e periferica e degli istituti di sperimentazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-317