Art. 289
Promozione a primo custode
In vigore dal 9 feb 1957
La promozione alla qualifica di primo custode nella carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti è conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai custodi ed alle guardie notturne che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella carriera.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-289