Art. 289 · Promozione a primo custode

Art. 289

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Promozione a primo custode

In vigore dal 9 feb 1957
La promozione alla qualifica di primo custode nella carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti è conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai custodi ed alle guardie notturne che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella carriera.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-289