Sez. V
Art. 266
Carriera dei cassieri
In vigore dal 8 gen 1971
Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell', un terzo dei posti messi a concorso nella qualifica iniziale del ruolo dei cassieri e riservato al personale della carriera esecutiva degli uffici del registro in possesso dello specifico titolo di studio prescritto per l'accesso al predetto ruolo.
I posti riservati non coperti per mancanza di aspiranti vanno aggiunti agli altri posti messi a concorso.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 ha disposto (con l'art. 153, comma 2) che tale modifica ha effetto dal dal 1° luglio 1970.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-266