Sez. V
Art. 262
Attribuzioni di funzioni ispettive
In vigore dal 9 feb 1957
I direttori di 1ª classe, di 2ª classe ed i vice direttori della carriera direttiva dell'amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari possono essere incaricati, con decreto del ministro per le Finanze, di esercitare la funzione ispettiva, assumendo, rispettivamente, la qualifica, di ispettore capo, di ispettore superiore e di ispettore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-262