Sez. III

Art. 249

Collocamento a riposo di ufficio degli ispettori generali capi e dei questori per gravi ragioni di servizio

In vigore dal 9 feb 1957
Gli ispettori generali capi ed i questori di pubblica sicurezza possono, su proposta del Consiglio di amministrazione, essere dispensati o collocati a riposo per gravi ragioni di servizio indipendentemente da qualsiasi limite di età e di servizio, con il trattamento di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-249

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