Sez. III

Art. 247

Disposizioni speciali per gli ufficiali di polizia giudiziaria

In vigore dal 9 feb 1957
Per i funzionari di pubblica sicurezza aventi qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria rimangono ferme le disposizioni della legge 18 giugno 1955, n. 517.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-247

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