Capo III
Art. 162
Dotazione organica unica per le qualifiche di consigliere di 1, 2 e 3 classe e delle qualifiche equiparate
In vigore dal 25 nov 1959
(Dotazione organica unica per le qualifiche di
consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe e delle qualifiche equiparate)
I posti di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe e delle qualifiche equiparate sono resi cumulativi in un unico organico.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-162