Art. 162 · Dotazione organica unica per le qualifiche di consigliere di 1, 2 e 3 classe e delle qualifiche equiparate
Capo III

Art. 162

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Dotazione organica unica per le qualifiche di consigliere di 1, 2 e 3 classe e delle qualifiche equiparate

In vigore dal 25 nov 1959
(Dotazione organica unica per le qualifiche di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe e delle qualifiche equiparate) I posti di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe e delle qualifiche equiparate sono resi cumulativi in un unico organico.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-162