Art. 2
In vigore dal 19 ott 1957
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 5 luglio 1956, conformemente al n. 9 del Memorandum di cui all'articolo precedente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 gennaio 1957
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - MEDICI
- CORTESE
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 70. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-08;911#art-2