Art. 2

In vigore dal 19 ott 1957
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 5 luglio 1956, conformemente al n. 9 del Memorandum di cui all'articolo precedente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 gennaio 1957 GRONCHI SEGNI - MARTINO - MEDICI - CORTESE Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 70. - RELLEVA
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Art. 2 Esecuzione del Memorandum d'intesa relativo ai marchi di fabbrica tedeschi in Italia fra il Governo della Repubblica italiana da un lato, ed i Governi della Repubblica Francese, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America dall'altro, firmato a Roma il 5 luglio 1956. — Testo vigente | Portale Normativo