Art. 1
In vigore dal 19 ott 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della, Costituzione;
Visto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione ai Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per il tesoro;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione e data al Memorandum d'intesa relativo ai marchi di fabbrica tedeschi in Italia fra il Governo della Repubblica Italiana da un lato, ed i Governi della Repubblica Francese, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America, dall'altro, firmato a Roma il 5 luglio 1956.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-08;911#art-1