Art. 3

In vigore dal 10 apr 1957
Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza oppure vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo verrà senz'altro soppresso, con l'obbligo, per l'Ente sovventore, di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 dicembre 1956 GRONCHI ROSSI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1957 Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 168. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-27;1674#art-3

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