Art. 1

In vigore dal 10 apr 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione stipulata in Roma in data 14 luglio 1956 e l'atto aggiuntivo alla medesima stipulato in Roma in data 30 novembre 1956 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di statistica sanitaria presso la Facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali dell'Università di Roma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-27;1674#art-1

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