Art. 3

In vigore dal 17 gen 1957
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo verrà senz'altro soppresso, con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione che possa spettare ai titolare del posto stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 dicembre 1956 GRONCHI ROSSI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1957 Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 1 - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-14;1434#art-3

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