Art. 1
In vigore dal 17 gen 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1955, n. 899;
Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 10 febbraio 1955, n. 4;
Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 15 dicembre 1955, n. 20;
Ritenuto che la Giunta regionale sarda ha deliberato che il contributo di L. 2.200.000 stabilito nell' della convenzione, stipulata in data 28 luglio 1956, tra l'Università di Sassari e la Regione autonoma della Sardegna, sia elevato a L. 2.600.000 da corrispondersi all'Università predetta per il mantenimento del posto di professore di ruolo convenzionato, da destinare alla cattedra di flora ed erboristeria della Sardegna; ed all'uopo è intervenuto l'unito atto aggiuntivo 3 dicembre 1956;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Alghero (provincia di Sassari), in data 28 luglio 1956, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di flora, ed erboristeria della Sardegna presso la Facoltà di farmacia dell'Università di Sassari; è approvato e reso esecutivo anche l'atto aggiuntivo 3 dicembre 1956.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-14;1434#art-1