Art. 4
In vigore dal 8 gen 1957
A modifica dell'art. 5, lettera c), della convenzione, annessa al presente decreto, viene stabilito che le somme, di cui ai punti a) e b) dell'articolo medesimo, dovranno affluire allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario, nel quale sarà nominato il titolare dell'istituendo posto, e dei successivi esercizi, al capitolo ed articolo corrispondenti ai capitolo 121 ed art. 13 dell'esercizio 1956-57.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 dicembre 1956
GRONCHI
ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 144. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-13;1388#art-4