Art. 4

In vigore dal 8 gen 1957
A modifica dell'art. 5, lettera c), della convenzione, annessa al presente decreto, viene stabilito che le somme, di cui ai punti a) e b) dell'articolo medesimo, dovranno affluire allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario, nel quale sarà nominato il titolare dell'istituendo posto, e dei successivi esercizi, al capitolo ed articolo corrispondenti ai capitolo 121 ed art. 13 dell'esercizio 1956-57. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 dicembre 1956 GRONCHI ROSSI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1956 Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 144. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-13;1388#art-4

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Art. 4 Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di medicina del lavoro presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova. — Testo vigente | Portale Normativo